AVVOCATO CASSAZIONISTA UNA VITA DEDICATA ALL'ORDINE FORENSE - GIA' PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE HA FONDATO LA FONDAZIONE CHE PORTA IL SUO NOME E SI CHIAMA F.E.St.

giovedì 8 maggio 2014

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - INIZIATIVA IN FAVORE DEL NUOVO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CON SEDE IN AVERSA

UNIONE AVVOCATI - SEZIONE DI S.MARIA C.V. ed  AVERSA    CAMERA CIVILE SEZIONE di  S.MARIA C.V.

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SINTESI per ESTRATTO dal RICORSO presentato al TAR LAZIO per la NULLITA’ DEL REGOLAMENTO DEL C.N.F. SU “ELEZIONI DEI COMPONENTI dei  CONSIGLIO DISTRETTUALE DI  DISCIPLINA 

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RICORSO Per la dichiarazione di nullità e/o annullamento
1)       del Regolamento  del Consiglio Nazionale Forense  n.1 del 31 gennaio 2014 pubblicato il 31 marzo  2014 avente ad oggetto: ELEZIONI dei COMPONENTI dei CONSIGLI DISTRETTUALI di DISCIPLINA( ai sensi dell’art.50 comma 2 legge 31 dicembre 2012 n.247) che qui si richiama (allegato n.1)relativamente agli artt.4,7,8 e 14;
2      Per la  sospensiva urgente sussistendo pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione con emissione di provvedimento cautelare provvisorio ai sensi dell’art.56 D.L.gvo 2 luglio 2010 n.104  da parte del Presidente del T.A.R. trattandosi di caso di estrema gravità ed urgenza.
                 FATTO
I)              La legge 31 dicembre 2012 n.247 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.15 del 18 gennaio 2014 ha  lo scopo di fornire all’Avvocatura la “NUOVA DISCIPLINA
dell’ORDINAMENTO  della PROFESSIONE FORENSE” riconoscendo alla classe degli Avvocati  quella specificità scandita dagli artt.24 e 111 della Costituzione e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela quest’ultima è preposta. Tale normativa,pervero, si deve raccordare con la revisione della geografia giudiziaria statuita con i D.Lgs. 7 settembre 2012 n.155 e D.Lgs.. 7 settembre 2012 n.156  che ha soppresso n.31 Tribunali di cui quello di Sala Consilina dalla Provincia di Salerno(regione Campania) accorpato al Tribunale di Lagonegro (regione Basilicata) ma ne ha creato anche nuovi come quello di NAPOLI- NORD con sede di Aversa con giurisdizione  in parte su territorio della Provincia di Napoli e parte su territorio della Provincia di Caserta.
II)           La revisione  della geografia giudiziaria ha sconvolto gli Ordini Forensi ed in special modo quelli dei Tribunali soppressi che secondo l’art.65 legge 247/2012 dovrebbero sopravvivere fino al 31 dicembre 2014  senza sede nei tribunali accorpanti e difficilmente ospitabili presso gli Ordini sopravvissuti solo sulla carta (art.65 L.247 2012)
III)        .Il  Ministro di Giustizia ha nominato il Commissario per l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord al fine di raggruppare gli iscritti del detto territorio suddivisi negli albi di Napoli e di S.Maria C.V. che sono stati prorogati ai sensi dell’art.65 legge 247/2012 .
IV)         Ciò, certamente, non per il territorio del Tribunale di Napoli Nord in riferimento a legge n.247/2012 che mancando dell’organo stabilito  dall’art.28 della legge n. 247/2012 sarebbe impossibilitato a  partecipare alla composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina con i suoi 7 membri spettanti ai 3.500 avvocati esercenti nel territorio di Napoli Nord posto in parcheggio negli Ordini di Napoli e S.Maria C.V. legittimati ad esprimere i
propri membri e non quelli del Consiglio di Napoli Nord che comprende i comuni della giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord che si specificano come segue:
Afragola,Garzano,Aversa,Caivano,Calvizzano,Cardito,Carinaro,Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Criispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania,
Gricignano di Aversa, Grumo Nevano , Lusciano,Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San  Marcellino, Sant’Antimo, Sant'Arp  sino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca.
V)           Il Nuovo Ordinamento non può partorire un mostro né alimentarsi  dei vecchi istituti ed infatti l’art.26 della legge 247/2012 dispone la sequenza logica e cronografica degli organi del Nuovo Ordine Forense. Infatti la priorità  è assegnata all’ASSEMBLEA  che attraverso il procedimento elettorale  (art.28)  dà vita al Consiglio dell’Ordine nella nuova composizione numerica
Invero la nuova composizione numerica dei Consigli dell’Ordine fissata dall’art.28 legge 247/ è essenziale per la formazione dei Consigli Distrettuali in quanto la composizione di questi ultimi è costituita da un “terzo della somma dei componenti dei Consiglio dell’Ordine del Distretto”
Di conseguenza diventa pregiudiziale la costituzione dei Nuovi Consigli dell’Ordine dai quali prende numero la composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Tale problema è di carattere generale ed investe tutti i Fori d’Italia che non  potranno avere un Consiglio Distrettuale  in misura ridotta perchè costituiti con riferimento ai vecchi Consigli in estinzione.Il regolamento n.1 del 31 gennaio 2014 non ha alcuna urgenza  di essere emanato ed anzi deve sostare in attesa che il Ministro di Giustizia provveda alla emanazione del regolamento elettorale che è quello fondamentale e primario, che non può essere postergato al Consiglio Distrettuale di Disciplina, la cui composizione è condizionato dalla nascita dei Nuovi Consigli dell’Ordine..
VI)        Necessiterebbe  invece,che l’on Ministro di Giustizia provvedesse ad emanare il regolamento elettorale senza attendere,  tenendo conto che deve essere assicurata sempre la proporzione dei 2/3 alla maggioranza ed 1/3 alla minoranza, evitando equivoci e negazione del principio  sul fatto che la legge prevede che  vada assicurata almeno un terzo dei Consiglieri eletti al genere meno rappresentato,calcolo sempre successivo allo svolgimento delle elezioni, che possono determinare quale sia il genere meno rappresentato,il genere meno rappresentato essendo onere dei presentatori di lista  differenziare i candidati.
Dai risultati delle elezioni ,infatti,si potrà giungere alla de terminazione del genere meno rappresentato,che sarà dimensionato al minimo di un terzo si determinerà quale il genere meno rappresentato, che sarà dimensiona al minimo di un terzo a mezzo delle sostituzioni.
L’elettore oltre al voto di lista potrà esprimere le preferenza per candidati non superiori ai due terzi dei Consiglieri da eleggere per cui le liste dovranno essere già predisposte con la proporzione dei generi  e solo dallo scrutinio si potrà stabilire quale il genere si trovi al di sotto del terzo dei Consiglieri eletti e la relativa  immediata integrazione a mezzo delle sostituzioni anche prima dell’attribuzione del mandato e cioè evitando di attribuire il mandato e poi provvedere alla sostituzione.

VII)      Dal problema generale sorgono  i problemi particolari creati dalla Nuova geografia giudiziaria (legge n.148/2011 e D.Lgs. n.155 e 156 del 2012 ).
Pervero,la composizione dei precedenti Consigli dell’Ordine fissata dal’art.1 del D.Lgs.26/2/1948 n.174 viene varata in aumento dall’art.28 della L.247/2012 in modo che gli  Ordini con gli iscritti dal 2001 a 5.000 contano 21 membri invece di 15 e quelli con gli iscritti dai 5001 in poi contano n.25 membri invece di 15 .
Al riferito problema si aggiunge poi quello particolare della mancanza dell?Ordine di Napoli-Nord con  i suoi 21 membri previsti per i circa 3.500 iscritti .
                                      
VIII)       L’art.50 legge n.247/2014 recita: “ Il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense.Il Consiglio Distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica,con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art.51 della Costituzione,secondo il regolamento approvato dal C.N.F. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto,se necessaria approssimata per difetto all’unità” “ Il Consiglio Distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti.”  Non possono fare parte delle Sezioni Giudicanti membri appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”
IX)          Alla luce della nuova geografia giudiziaria,i Nuovi Consigli dell’Ordine del Distretto di Napoli sono 7 : 1)  NAPOLI  2)  S.Maria C.V. 3)  Nola  4)  Torre Annunziata  5) Avellino  6)  Benevento  7)  NAPOLI NORD.
Quest’ultimo è in attesa della costituzione dal Commissario nominato dal Ministro di Giustizia e quindi verrebbe  escluso dall’applicazione del Nuovo Ordinamento in questa sede impugnato.
X)              Va a ciò aggiunto che i due Ordini Forensi di S.Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino, che con la soppressione dei Tribunali sono ormai in procinto di scomparire  in quanto prorogati dall’art.65 della legge 247/2014 fino al 31 dicembre 2014.
Gli atti in questa sede impugnati,sono del tutto illegittimi alla stregua dei seguenti

                                    M O T I V I :
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART .50 DELLA LEGGE N.247/2012 CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.7 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
La normativa impugnata prevede all’rt.14 (la prima elezione) dei componenti nel Consiglio Distrettuale di Disciplina  entro e non e nn oltre il 30 settembre  2014 con elezioni indette entro il 30 giugno 2014.
 E’ evidente che , per tale data , non sarà ancora costituito il  Consiglio dell’ordine di Napoli Nord , mentre gli altri consigli degli ordini ( di tutta Italia) saranno in composizione diversa ( ridotta ) rispetto alla previsione dell’art.28 della legge 247/2012. La menomazione comporterà come logica e consequenziale effetto una alterazione del dato numerico complessivo rapportato a quello dei rispettivi consigli degli ordini . In particolare , per quello che interessa agli odierni ricorrenti, si osserva , ancora che l’art.8 del regolamento impugnato prevede al comma 2 che “ la scheda reca l’indicazione del numero delle preferenze da esprimersi , pari ai due terzi dei erigendi arrotondato per difetto alla unità inferiore ai sensi  dell’art.4 del presente regolamento, e l’avvertimento che può essere espresso un  numero maggiore di preferenze esclusiva mante ove questi siano destinati ai due generi . In tale ultima ipotesi il numero di preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili, dal singolo consiglio dell’ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere “.
 Di guisa, l’applicazione pedisseque di tale norma, comporta una vanificazione dei diritti delle minoranze, che pure meritano tutela degli organismi di vigilanza e disciplina. 
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ . ILLOGICITA’- SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA
Nella premessa sono stati già illustrati i motivi di nullità ed annullamento sul piano generale. I vulnera segnalati creano il fondato pericolo che il Nuovo Ordinamento Forense venga a perdere la totale innovazione che l’ha ispirata. Il Regolamento di priorità assoluta è il REGOLAMENTO ELETTORALE sul quale si impernia la Riforma ed è per questo  che gli altri regolamenti debbono riferirsi a tale principale regolamento.

3)Il REGOLAMENTO n.1)  del 31 gennaio 2014 viola la Legge n.247/2012  E LE NORME DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
Il Nuovo Ordinamento Forense intende innovare rispetto al precedente. Tra le novità più incisive figura il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI  DISCIPLINA  che si sostituisce al Consiglio dell’Ordine in funzione disciplinare ed  è eletto da tutti i Consigli dell’Ordine del Distretto  nella misura di  1/3 della somma dei componenti  (art.50 legge 247/2012).
Un primo ed assorbente  rilievo che rappresenta un vulnus insuperabile del regolamento impugnato è la privazione dell’Ordine Forense del Tribunale di Napoli Nord dei suoi 7  membri che gli spettano  di diritto per i suoi circa 3.500 iscritti che non possono identificarsi con i 7 membri che spettano al Consiglio dell’Ordine di S.Maria C.V. per i suoi 3.500 iscritti nel territorio della giurisdizione del Tribunale di S.Maria C.V, per i quali attualmente ne verrebbero eletti solo 5 ( 1/3 di 15 attuali consiglieri )
Tale vulnus si riversa poi sugli avvocati del territorio di Napoli Nord che sono privati di esprimere il voto sulle liste dei candidati territoriali essendo previste le elezioni per il Consiglio Distrettuale di Disciplina entro il 30 giugno 2014 (art.14 del regolamento impugnato) ed essendo gli avvocati presenti sul territorio della giurisdizione di Napoli Nord esclusi dalla partecipazione  allo svolgimento del procedimento elettorale previsto dagli artt.4 -5 – 6 – 7 - 8 – 9 - 10  – 11-12 – 13 del regolamento impugnato per la esclusione operata dall’art.14 del regolamento che ha errato nelle date in contraddizione con l’art.5  che prevede la scadenza dei Consigli Distrettuali di Disciplina per il 31 luglio di ogni quadriennio e cioè dopo la scadenza dei Consigli , prevista per il 31 dicembre di ogni quadriennio ,stabilendo la logica precedenza e la coerente priorità delle elezioni forensi su quelle del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Un secondo rilievo generale per tutti i Consigli dell’Ordine si riferisce al porre a base delle elezione del Nuovo Istituto quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina la superata ed abrogata norma della composizione numerica dei Consigli contenuta nell’art.1 del D.Lgs n.74 del 26 febbraio 1948  sostituito dall’art.28 della legge n.247/2012;ed infatti essendo aumentati i Consiglieri degli Ordini i membri del Consiglio di disciplina non sono quelli che risultano in base alla norma abrogata che ne conterebbe 30 invece dei 50 risultanti nell’applicazione della nuova normativa.
 Mancano ancora dal conto i membri di Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi che   il Regolamento impugnato secondo la prorogatio legittimerebbe alla votazione di membri di organismo che al 1 gennaio 2015 sarebbero soppressi.
           Dalla illustrazione sopra rappresentato  vi sarebbe nel Consiglio Distrettuale un deficit di n.14 membri   qualora sarebbe presente alle votazioni anche il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord con i suoi n.7 membri ma il detto Consiglio sarebbe costretto ad essere assente con i suoi 7 membri e quindi il Consiglio Distrettuale di Disciplina conterebbe n.43  membri  per avere omesso l’inserimento  del Consiglio di Napoli Nord  nonché i 6 membri che la prorogatio assegnerebbe ai Consigli di Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi i cui iscritti  restebbero senza rappresentanza per la soppressione.
       Mancherebbe la rappresentanza del Nuovo  Consiglio dell’Ordine di Napoli Notd ma anche le rappresentanze degli iscritti dei Consigli soppressi che stte la soppressione dal 2015 non sarebbero partecipi ad elezioni bandite in presenza di Ordini già soppressi dal 2015.
Senza dimenticare che nel Salernitano il Tribunale di Sala Consilina (Prov di Salerno in Campania= è stato accorpato   al Tribunale di Lagonegro ( regione Basilicata) così che gli iscritti al detto Consiglio non avrebbero rappresentanza.
Ritenuto peraltro che la emanazione del regolamento elettorale è stato demandato al Ministro ai sensi dell’art.28 comma 2 e art.1 comma 3 della legge n.247 del 31 dicembre 2012 INVITA  l’Ecc.mo .Ministro di Giustizia in persona di Andrea Orlando  a provvedere nei trenta giorni tenuto conto che il REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI DEGLI ORDINI FORENSI E DEI RELATIVI  CONSIGLI è pregiudiziale e prioritario a tutti gli altri regolamenti .
PQM
 Voglia eccellentissimo tribunale accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’annullamento del regolamento impugnato con ogni conseguente statuizione.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Come da ricorso
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L’UNIONE AVVOCATI  INVITA I COLLEGHI A  COLLABORARE PARTECIPANDO ALLE TEMATICHE DEL FUTURO DELL’ORDINE FORENSE DI CUI I CONSIGLI DELL’ORDINE NE SONO ORGANI . IL NUOVO ORDINAMENTO RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE PER ESSO  NON VENGA IMPALUDATO CON IL VECCHIO ORDINAMENTO.
TALE VIGILANZA NON CI DOVREBBE PERMETTERE  DI PERDERCI IN DIVERSIVI  CHE CI PORTANO LONTANO  DALL’AVVOCATURA  CHE SI RISPETTI. 

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