AVVOCATO CASSAZIONISTA UNA VITA DEDICATA ALL'ORDINE FORENSE - GIA' PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE HA FONDATO LA FONDAZIONE CHE PORTA IL SUO NOME E SI CHIAMA F.E.St.

martedì 23 settembre 2014

GLI AVVOCATI PER IL CAMBIAMENTO ALLA CONCLUSIONE DEL TRIENNIO DI GESTIONE DELL'ORDINE.


"FONDAZIONE DELENDA EST"
Quale l'esito del procedimento di urgenza intentato dagli Avvocati per il Cambiamento per appropriarsi della Fondazione"?

L'AVVOCATURA per il CAMBIAMENTO non aveva pubblicizzato che il suo scopo recondito era quello di aggredire la FONDAZIONE attraverso la CONQUISTA del CONSIGLIO dell'ORDINE ed infatti per tre anni lo scopo è stato quello di demolire  il precedente Consiglio dell'Ordine, il suo Presidente e la Fondazione.
Le sedute del Consiglio dell'Ordine e l'attività è stata assorbita da questa acredine e da un interesse non pubblico ed è la prima volta che nella storia dei Consigli dell'Ordine d'Italia la politica forense ha trasformato la dialettica costruttiva in conflitto e la imparzialità in parzialità e partigianeria.
L'ultima trovata prima delle prossime elezioni è stata quella di spoliare la Fondazione del Consiglio di Amministrazione in carica con la nomina di 5 componenti tra cui due Consiglieri dell'Ordine che esprimevano un interesse certamente non pubblico e che bloccavano i conti della Fondazione presso la Unicredit così da soffocare la gestione della Fondazione che ha subito ingiunzioni da parte degli operatori ,costringendo la Fondazione a segnalare il caso alla Procura della Repubblica di Roma e di S.Maria C.V. ove veniva designato il dr.Fucci per la indagine. 
La nomina del nuovo consiglio rientrava nell'illegittimo "spoil system" già utilizzato per altri casi.
Tale nomina veniva ritenuta illegittima con motivata ordinanza emessa in data 8 luglio 2014  dal Giudice Unico dr.A. Rabuano  del Tribunale di S.Maria C.V. .
I cinque nuovi Consiglieri, illegittimamente nominati dal C.O.A, proposero unitamente a quest'ultimo reclamo in data 18 luglio 2014, reclamo che sarebbe stato assegnato al Tribunale Feriale, non naturale alla materia trattata.
Il reclamo risultò assegnato alla udienza Collegiale del 26 agosto 2014 malgrado che l'intero procedimento doveva esaurirsi entro 20 giorni dal deposito del ricorso.
Il Collegio è risultato Presieduto dalla dr.ssa Manuela Fontana che in detta udienza riservava la decisione, che a distanza di 28 giorni non è stata ancora emessa con l'ansia degli Avvocati che hanno seguito la vicenda e che chiedono di conoscere l'esito.
Per la verità la fattispecie appare semplice in quanto i componenti del CdA in carica, nominati in data 1 dicembre 2005, accettarono per la scadenza del 1 dicembre 2010 salvo il quinto membro nominato a vita, così come previsto e consacrato dall'art..9 dello Statuto.
Nominati per il secondo biennio ( 1 dicembre 2010 - 1 dicembre 2015) ed accettato l'incarico per tale secondo periodo i consiglieri in carica andranno a scadere alla data del 1 dicembre 2015, anche se nominati in via anticipata con delibera del 27 marzo 2009 
La scadenza del consiglio di Amministrazione della FEST è stata confermata e convalidata anche dal Consiglio dell'Ordine successivo a quello della delibera del 23 marzo 2009 ed infatti il Consiglio successivamente eletto nella delibera del 13 ottobre 2011 conferma che la scadenza del consiglio di amministrazione è fissata nel 2005.
Tale data su richiesta degli Avvocati per il Cambiamento è stata confermata dal Consiglio della Fondazione con due raccomandate dirette all'avv.Diana.
La situazione è di palmare chiarezza così come risulta dalla relazione scritta ed elaborata dal Presidente della Fondazione con allegazione in seduta Consiliare, relazione trasmessa a colleghi che ne hanno fatto richiesta..
La relazione narra i fatti obiettivi e poichè è stato riscontrato che per il  rapporto intercorrente tra il giudice dr. Manuela Fontana, Cons.Fucci , avv.Angela Del Vecchio- Consigliere dell'Ordine - il giudice Fontana si astiene nelle cause della predetta e del marito, di conseguenza la causa verrà rimessa sul ruolo perchè il giudice non potrà prescindere dall'applicazione di tale istituto.




lunedì 22 settembre 2014

L'AVANZATA DELLE GIOVANI LEVE DELL'AVVOCATURA


 L'UNIONE AVVOCATI 
RICEVE DALL' 
ASSOCIAZIONE ITALIANI AVVOCATI STABILITI


COMUNICATO STAMPA dell’1.08.2014

LA CORTE DI GIUSTIZIA A GRANDE SEZIONE CON SENTENZA DEL 17.07.2014 CAUSE TORRESI C-58/13 E C-59/13 SCRIVE IL FINALE DELLA STORIA!
 Come più volte da noi ribadito, fare ritorno in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo ottenuto in un altro Stato membro, non costituisce una pratica abusiva, anzi, per i cittadini dell’Unione, la possibilità di scegliere lo Stato dove acquisire il titolo o dove esercitare la professione è inerente all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.

La direttiva 98/5/CE ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, mirando,quindi, ad armonizzare nell’Unione Europea i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli avvocati.
Pertanto, il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell’altro Stato membro è la concretizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce un abuso del diritto di stabilimento.
La Corte ha statuito, altresì, che il certificato di iscrizione nello Stato membro di origine è l’unico requisito cui è subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante accertando così l’illegittimità delle richieste di documentazione ultronea non prevista dalla normativa.
Roma, lì 1.08.2014.
f.to il Presidente AIAS
Vincenzo Imbroisi

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 17 luglio 2014 risolve il problema delle legittimità della iscrizione   nell'albo degli avvocati con il titolo ottenuto in un altro Stato membro.
La linea dell'UNIONE AVVOCATI e PRATICANTI  è ancora più avanzata per cui bisogna ancora conquistare il traguardo per i praticanti in quanto l'attuale esame di abilitazione non corrisponde più alla realtà ed  al principio della libera concorrenza e della competività.
L'UNIONE AVVOCATI seguendo i deliberati della SEZIONE PRATICANTI ritiene che dopo la laurea il praticante dovrà seguire le cause dell'avvocato affidatario e la Scuola di formazione e sul parere del profitto dell'affidatario e della Scuola di Formazione dopo un anno debba  acquisire il diritto alla iscrizione nell'albo ed all'esercizio dell'attività professionale.
Dopo questo primo successo bisogna unirsi per l'ulteriore traguardo evitando l'attuale esame di abilitazione.