AVVOCATO CASSAZIONISTA UNA VITA DEDICATA ALL'ORDINE FORENSE - GIA' PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE HA FONDATO LA FONDAZIONE CHE PORTA IL SUO NOME E SI CHIAMA F.E.St.

lunedì 22 settembre 2014

L'AVANZATA DELLE GIOVANI LEVE DELL'AVVOCATURA


 L'UNIONE AVVOCATI 
RICEVE DALL' 
ASSOCIAZIONE ITALIANI AVVOCATI STABILITI


COMUNICATO STAMPA dell’1.08.2014

LA CORTE DI GIUSTIZIA A GRANDE SEZIONE CON SENTENZA DEL 17.07.2014 CAUSE TORRESI C-58/13 E C-59/13 SCRIVE IL FINALE DELLA STORIA!
 Come più volte da noi ribadito, fare ritorno in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo ottenuto in un altro Stato membro, non costituisce una pratica abusiva, anzi, per i cittadini dell’Unione, la possibilità di scegliere lo Stato dove acquisire il titolo o dove esercitare la professione è inerente all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.

La direttiva 98/5/CE ha lo scopo di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, mirando,quindi, ad armonizzare nell’Unione Europea i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli avvocati.
Pertanto, il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell’altro Stato membro è la concretizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce un abuso del diritto di stabilimento.
La Corte ha statuito, altresì, che il certificato di iscrizione nello Stato membro di origine è l’unico requisito cui è subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante accertando così l’illegittimità delle richieste di documentazione ultronea non prevista dalla normativa.
Roma, lì 1.08.2014.
f.to il Presidente AIAS
Vincenzo Imbroisi

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 17 luglio 2014 risolve il problema delle legittimità della iscrizione   nell'albo degli avvocati con il titolo ottenuto in un altro Stato membro.
La linea dell'UNIONE AVVOCATI e PRATICANTI  è ancora più avanzata per cui bisogna ancora conquistare il traguardo per i praticanti in quanto l'attuale esame di abilitazione non corrisponde più alla realtà ed  al principio della libera concorrenza e della competività.
L'UNIONE AVVOCATI seguendo i deliberati della SEZIONE PRATICANTI ritiene che dopo la laurea il praticante dovrà seguire le cause dell'avvocato affidatario e la Scuola di formazione e sul parere del profitto dell'affidatario e della Scuola di Formazione dopo un anno debba  acquisire il diritto alla iscrizione nell'albo ed all'esercizio dell'attività professionale.
Dopo questo primo successo bisogna unirsi per l'ulteriore traguardo evitando l'attuale esame di abilitazione.

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