UNIONE AVVOCATI - SEZIONE
DI S.MARIA C.V. ed AVERSA
CAMERA CIVILE SEZIONE
di S.MARIA C.V.
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SINTESI per ESTRATTO
dal RICORSO presentato al TAR LAZIO per la NULLITA’ DEL REGOLAMENTO DEL C.N.F.
SU “ELEZIONI DEI COMPONENTI dei
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI
DISCIPLINA”
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RICORSO Per la dichiarazione di nullità e/o annullamento
1) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.1 del 31 gennaio 2014 pubblicato il
31 marzo 2014 avente ad oggetto: ELEZIONI
dei COMPONENTI dei CONSIGLI DISTRETTUALI di DISCIPLINA( ai sensi dell’art.50
comma 2 legge 31 dicembre 2012 n.247) che qui si richiama (allegato n.1)relativamente
agli artt.4,7,8 e 14;
2 Per la sospensiva urgente
sussistendo pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a
giungere alla decisione con emissione di provvedimento cautelare provvisorio ai
sensi dell’art.56 D.L.gvo 2 luglio 2010 n.104 da parte del Presidente del T.A.R. trattandosi di caso di
estrema gravità ed urgenza.
FATTO
I)
La legge 31 dicembre 2012 n.247 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n.15 del 18 gennaio 2014 ha
lo scopo di fornire all’Avvocatura la “NUOVA DISCIPLINA
dell’ORDINAMENTO
della PROFESSIONE FORENSE” riconoscendo alla classe degli Avvocati quella specificità scandita dagli
artt.24 e 111 della Costituzione e la primaria rilevanza giuridica e sociale
dei diritti alla cui tutela quest’ultima è preposta. Tale normativa,pervero, si
deve raccordare con la revisione della geografia giudiziaria statuita con i
D.Lgs. 7 settembre 2012 n.155 e D.Lgs.. 7 settembre 2012 n.156 che ha soppresso n.31 Tribunali di cui
quello di Sala Consilina dalla Provincia di Salerno(regione Campania) accorpato
al Tribunale di Lagonegro (regione Basilicata) ma ne ha creato anche nuovi come
quello di NAPOLI- NORD con sede di Aversa con giurisdizione in parte su territorio della Provincia
di Napoli e parte su territorio della Provincia di Caserta.
II)
La revisione della
geografia giudiziaria ha sconvolto gli Ordini Forensi ed in special modo quelli
dei Tribunali soppressi che secondo l’art.65 legge 247/2012 dovrebbero
sopravvivere fino al 31 dicembre 2014
senza sede nei tribunali accorpanti e difficilmente ospitabili presso
gli Ordini sopravvissuti solo sulla carta (art.65 L.247 2012)
III)
.Il Ministro di Giustizia
ha nominato il Commissario per l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord al fine
di raggruppare gli iscritti del detto territorio suddivisi negli albi di Napoli
e di S.Maria C.V. che sono stati prorogati ai sensi dell’art.65 legge 247/2012 .
IV)
Ciò, certamente, non per il territorio del Tribunale di Napoli Nord in
riferimento a legge n.247/2012 che mancando dell’organo stabilito dall’art.28 della legge n. 247/2012
sarebbe impossibilitato a partecipare alla composizione del Consiglio Distrettuale di
Disciplina con i suoi 7 membri spettanti ai 3.500 avvocati esercenti nel
territorio di Napoli Nord posto in parcheggio negli Ordini di Napoli e S.Maria
C.V. legittimati ad esprimere i
propri membri e non quelli del Consiglio di Napoli
Nord che comprende i comuni della giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord
che si specificano come segue:
Afragola,Garzano,Aversa,Caivano,Calvizzano,Cardito,Carinaro,Casal
di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Criispano,
Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania,
Gricignano di Aversa, Grumo Nevano ,
Lusciano,Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella,
Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant’Antimo, Sant'Arp sino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano,
Villa Literno, Villaricca.
V)
Il Nuovo Ordinamento non può partorire un
mostro né alimentarsi dei vecchi
istituti ed infatti l’art.26 della legge 247/2012 dispone la sequenza logica e
cronografica degli organi del Nuovo Ordine Forense. Infatti la priorità è assegnata all’ASSEMBLEA che attraverso il procedimento
elettorale (art.28) dà vita al Consiglio dell’Ordine nella
nuova composizione numerica
Invero la nuova composizione numerica dei Consigli
dell’Ordine fissata dall’art.28 legge 247/ è essenziale per la formazione dei
Consigli Distrettuali in quanto la composizione di questi ultimi è costituita
da un “terzo della somma dei componenti
dei Consiglio dell’Ordine del Distretto”
Di conseguenza diventa pregiudiziale la costituzione
dei Nuovi Consigli dell’Ordine dai quali prende numero la composizione del Consiglio
Distrettuale di Disciplina Tale problema è di carattere generale ed investe
tutti i Fori d’Italia che non
potranno avere un Consiglio Distrettuale in misura ridotta perchè costituiti con riferimento ai
vecchi Consigli in estinzione.Il regolamento n.1 del 31 gennaio 2014 non ha
alcuna urgenza di essere emanato
ed anzi deve sostare in attesa che il Ministro di Giustizia provveda alla
emanazione del regolamento elettorale che è quello fondamentale e primario, che
non può essere postergato al Consiglio Distrettuale di Disciplina, la cui composizione
è condizionato dalla nascita dei Nuovi Consigli dell’Ordine..
VI)
Necessiterebbe invece,che l’on
Ministro di Giustizia provvedesse ad emanare il regolamento elettorale senza
attendere, tenendo conto che deve
essere assicurata sempre la proporzione dei 2/3 alla maggioranza ed 1/3 alla
minoranza, evitando equivoci e negazione del principio sul fatto che la legge prevede che
vada assicurata almeno un terzo dei Consiglieri eletti al genere meno
rappresentato,calcolo sempre successivo allo svolgimento delle elezioni, che
possono determinare quale sia il genere meno rappresentato,il genere meno
rappresentato essendo onere dei presentatori di lista differenziare i candidati.
Dai risultati delle elezioni
,infatti,si potrà giungere alla de terminazione del genere meno
rappresentato,che sarà dimensionato al minimo di un terzo si determinerà quale
il genere meno rappresentato, che sarà dimensiona al minimo di un terzo a mezzo
delle sostituzioni.
L’elettore oltre al voto di
lista potrà esprimere le preferenza per candidati non superiori ai due terzi
dei Consiglieri da eleggere per cui le liste dovranno essere già predisposte
con la proporzione dei generi e
solo dallo scrutinio si potrà stabilire quale il genere si trovi al di sotto
del terzo dei Consiglieri eletti e la relativa immediata integrazione a mezzo delle sostituzioni anche prima
dell’attribuzione del mandato e cioè evitando di attribuire il mandato e poi
provvedere alla sostituzione.
VII) Dal problema generale sorgono i problemi particolari creati dalla Nuova geografia
giudiziaria (legge n.148/2011 e D.Lgs. n.155 e 156 del 2012 ).
Pervero,la composizione dei precedenti Consigli
dell’Ordine fissata dal’art.1 del D.Lgs.26/2/1948 n.174 viene varata in aumento
dall’art.28 della L.247/2012 in modo che gli Ordini con gli iscritti dal 2001 a 5.000 contano 21 membri
invece di 15 e quelli con gli iscritti dai 5001 in poi contano n.25 membri
invece di 15 .
Al riferito problema si aggiunge poi quello
particolare della mancanza dell?Ordine di Napoli-Nord con i suoi 21 membri previsti per i circa
3.500 iscritti .
VIII)
L’art.50 legge n.247/2014 recita: “ Il
potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina
forense.Il Consiglio Distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su
base capitaria e democratica,con il rispetto della rappresentanza di genere di
cui all’art.51 della Costituzione,secondo il regolamento approvato dal C.N.F. Il
numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina è
pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del
Distretto,se necessaria approssimata per difetto all’unità” “ Il Consiglio
Distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da
cinque titolari e da tre supplenti.” Non possono fare parte delle Sezioni Giudicanti membri
appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del
quale si deve procedere”
IX)
Alla luce
della nuova geografia giudiziaria,i Nuovi Consigli dell’Ordine del Distretto di
Napoli sono 7 : 1) NAPOLI 2) S.Maria C.V. 3) Nola 4) Torre Annunziata 5) Avellino 6) Benevento 7) NAPOLI NORD.
Quest’ultimo
è in attesa della costituzione dal Commissario nominato dal Ministro di
Giustizia e quindi verrebbe escluso dall’applicazione del Nuovo Ordinamento in questa
sede impugnato.
X)
Va a ciò aggiunto che i due Ordini
Forensi di S.Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino, che con la soppressione
dei Tribunali sono ormai in procinto di scomparire in quanto prorogati dall’art.65 della legge 247/2014 fino al
31 dicembre 2014.
Gli atti in
questa sede impugnati,sono del tutto illegittimi alla stregua dei seguenti
M O T I V I
:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART .50 DELLA LEGGE N.247/2012
CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.7 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
La normativa impugnata prevede all’rt.14 (la prima elezione) dei
componenti nel Consiglio Distrettuale di Disciplina entro e non e nn oltre il 30 settembre 2014 con elezioni indette entro il 30
giugno 2014.
E’ evidente che , per tale
data , non sarà ancora costituito il
Consiglio dell’ordine di Napoli Nord , mentre gli altri consigli degli
ordini ( di tutta Italia) saranno in composizione diversa ( ridotta ) rispetto
alla previsione dell’art.28 della legge 247/2012. La menomazione comporterà
come logica e consequenziale effetto una alterazione del dato numerico
complessivo rapportato a quello dei rispettivi consigli degli ordini . In
particolare , per quello che interessa agli odierni ricorrenti, si osserva ,
ancora che l’art.8 del regolamento impugnato prevede al comma 2 che “ la scheda
reca l’indicazione del numero delle preferenze da esprimersi , pari ai due
terzi dei erigendi arrotondato per difetto alla unità inferiore ai sensi dell’art.4 del presente regolamento, e
l’avvertimento che può essere espresso un
numero maggiore di preferenze esclusiva mante ove questi siano destinati
ai due generi . In tale ultima ipotesi il numero di preferenze da esprimere non
può essere comunque superiore a quello totale dei consiglieri distrettuali di
disciplina eleggibili, dal singolo consiglio dell’ordine, fermo restando il
limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere “.
Di guisa, l’applicazione
pedisseque di tale norma, comporta una vanificazione dei diritti delle
minoranze, che pure meritano tutela degli organismi di vigilanza e
disciplina.
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ . ILLOGICITA’-
SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA
Nella premessa sono stati già illustrati i motivi di nullità ed annullamento
sul piano generale. I vulnera segnalati creano il fondato pericolo che il Nuovo
Ordinamento Forense venga a perdere la totale innovazione che l’ha ispirata. Il
Regolamento di priorità assoluta è il REGOLAMENTO ELETTORALE sul quale si
impernia la Riforma ed è per questo che gli altri regolamenti debbono riferirsi a tale principale
regolamento.
3)Il
REGOLAMENTO n.1) del 31 gennaio
2014 viola la Legge n.247/2012 E
LE NORME DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
Il Nuovo
Ordinamento Forense intende innovare rispetto al precedente. Tra le novità più
incisive figura il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA che
si sostituisce al Consiglio dell’Ordine in funzione disciplinare ed è eletto da tutti i Consigli dell’Ordine
del Distretto nella misura di 1/3 della somma dei componenti (art.50 legge 247/2012).
Un primo ed
assorbente rilievo che rappresenta
un vulnus insuperabile del regolamento impugnato è la privazione dell’Ordine
Forense del Tribunale di Napoli Nord dei suoi 7 membri che gli spettano di diritto per i suoi circa 3.500 iscritti che non possono
identificarsi con i 7 membri che spettano al Consiglio dell’Ordine di S.Maria
C.V. per i suoi 3.500 iscritti nel territorio della giurisdizione del Tribunale
di S.Maria C.V, per i quali attualmente ne verrebbero eletti solo 5 ( 1/3 di 15
attuali consiglieri )
Tale vulnus
si riversa poi sugli avvocati del territorio di Napoli Nord che sono privati di
esprimere il voto sulle liste dei candidati territoriali essendo previste le
elezioni per il Consiglio Distrettuale di Disciplina entro il 30 giugno 2014
(art.14 del regolamento impugnato) ed essendo gli avvocati presenti sul
territorio della giurisdizione di Napoli Nord esclusi dalla partecipazione allo svolgimento del procedimento
elettorale previsto dagli artt.4 -5 – 6 – 7 - 8 – 9 - 10 – 11-12 – 13 del regolamento impugnato
per la esclusione operata dall’art.14 del regolamento che ha errato nelle date
in contraddizione con l’art.5 che
prevede la scadenza dei Consigli Distrettuali di Disciplina per il 31 luglio di
ogni quadriennio e cioè dopo la scadenza dei Consigli , prevista per il 31
dicembre di ogni quadriennio ,stabilendo la logica precedenza e la coerente
priorità delle elezioni forensi su quelle del Consiglio Distrettuale di
Disciplina.
Un secondo
rilievo generale per tutti i Consigli dell’Ordine si riferisce al porre a base
delle elezione del Nuovo Istituto quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina
la superata ed abrogata norma della composizione numerica dei Consigli
contenuta nell’art.1 del D.Lgs n.74 del 26 febbraio 1948 sostituito dall’art.28 della legge
n.247/2012;ed infatti essendo aumentati i Consiglieri degli Ordini i membri del
Consiglio di disciplina non sono quelli che risultano in base alla norma
abrogata che ne conterebbe 30 invece dei 50 risultanti nell’applicazione della
nuova normativa.
Mancano ancora dal conto i membri di
Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi che il Regolamento
impugnato secondo la prorogatio legittimerebbe alla votazione di membri di
organismo che al 1 gennaio 2015 sarebbero soppressi.
Dalla
illustrazione sopra rappresentato
vi sarebbe nel Consiglio Distrettuale un deficit di n.14 membri qualora sarebbe presente alle
votazioni anche il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord con i suoi n.7 membri
ma il detto Consiglio sarebbe costretto ad essere assente con i suoi 7 membri e
quindi il Consiglio Distrettuale di Disciplina conterebbe n.43 membri per avere omesso l’inserimento del Consiglio di Napoli Nord nonché i 6 membri che la prorogatio assegnerebbe ai Consigli
di Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi i cui iscritti restebbero senza rappresentanza per la
soppressione.
Mancherebbe la rappresentanza
del Nuovo Consiglio dell’Ordine di
Napoli Notd ma anche le rappresentanze degli iscritti dei Consigli soppressi che
stte la soppressione dal 2015 non sarebbero partecipi ad elezioni bandite in
presenza di Ordini già soppressi dal 2015.
Senza dimenticare che nel
Salernitano il Tribunale di Sala Consilina (Prov di Salerno in Campania= è
stato accorpato al Tribunale
di Lagonegro ( regione Basilicata) così che gli iscritti al detto Consiglio non
avrebbero rappresentanza.
Ritenuto peraltro che la emanazione
del regolamento elettorale è stato demandato al Ministro ai sensi dell’art.28
comma 2 e art.1 comma 3 della legge n.247 del 31 dicembre 2012 INVITA l’Ecc.mo .Ministro di Giustizia in
persona di Andrea Orlando a
provvedere nei trenta giorni tenuto conto che il REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI E DEI RELATIVI
CONSIGLI è pregiudiziale e prioritario a tutti gli altri regolamenti .
PQM
Voglia eccellentissimo tribunale accogliere il presente
ricorso e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’annullamento del regolamento
impugnato con ogni conseguente statuizione.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Come da ricorso
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L’UNIONE
AVVOCATI INVITA I COLLEGHI A COLLABORARE PARTECIPANDO ALLE TEMATICHE
DEL FUTURO DELL’ORDINE FORENSE DI CUI I CONSIGLI DELL’ORDINE NE SONO ORGANI . IL
NUOVO ORDINAMENTO RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE PER ESSO NON VENGA IMPALUDATO CON IL VECCHIO
ORDINAMENTO.
TALE VIGILANZA NON
CI DOVREBBE PERMETTERE DI PERDERCI
IN DIVERSIVI CHE CI PORTANO
LONTANO DALL’AVVOCATURA CHE SI RISPETTI.