ULTERIORE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
L'AVVOCATURA DISINFORMATA SUBISCE ALTRO VULNUS NEL
GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
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IL MODELLO GENERALE DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE E' DIVENUTO QUELLO CAMERALE CON LA LEGGE n.197 del 25 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016 immediatamente entrata in vigore.
Con velocità da record sono state adottate le
"MISURE PERLA RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE"
L'art.380 bis e l'art. 380 bis 1 che la decisione in camera di Consiglio avviene senza l'intervento del P.M. e delle parti.
In conclusione la difesa orale è stata abolita nel procedimento camerale che ormai è stato generalizzato.
Che cosa ha fatto il C.N.F. per evitare questo grave scempio ai danni dell'Avvocatura ?
Ed il nostro Consiglio perchè non si è attivato per stimolare l'attenzione e l'azione del Consiglio Nazionale Forense ?
perchè il problema non è stato agitato con un'assemblea e con la informativa delle news ?
Eppure il Governo ritiene che la legiferazione sia lenta e da accelerare con l'abolizione del SENATO e,mentre ci distraiamo tra un "si" ed un "no" per il referendum si commette ennesimo sopruso ai danni dell'Avvocatura.
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